(Codice di procedura penale-art. 435)
 
                              Art. 435 
 
           (Reati commessi in udienza; giudizio immediato) 
 
  Quando viene commesso in udienza  un  reato,  il  presidente  o  il
pretore, o in sua assenza il pubblico  ministero,  fa  compilare  dal
cancelliere  il  relativo  processo  verbale  ed  ordina  l'immediato
arresto di coloro che hanno commesso il reato, quando e' obbligatorio
o  facoltativo   l'arresto   in   flagranza.   Dell'ordine   dato   e
dell'avvenuto arresto e' fatta menzione nello stesso verbale. 
 
  Se la cognizione del reato  commesso  in  udienza  appartiene  alla
competenza del giudice procedente o di un giudice inferiore e non  si
tratta di reato punibile a querela dell'offeso, il pubblico ministero
nella stessa udienza richiede l'immediato giudizio. Il giudice, salvo
quanto e' disposto nel primo capoverso dell'articolo 458, sospeso  il
dibattimento in corso o subito dopo la pronuncia  della  sentenza,  e
nominato, se occorre, un difensore all'imputato, procede al giudizio.
Se trattasi di reato punibile a querela dell'offeso, si procede nello
stesso modo qualora la querela venga proposta anche con dichiarazione
orale ricevuta con separato processo verbale nella stessa udienza. 
 
  La sentenza e' soggetta alle ordinarie impugnazioni; ma, quando  il
tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore o  la
corte d'appello o d'assise di un reato di competenza  di  un  giudice
inferiore,  la  sentenza  e'  soggetta  soltanto   al   ricorso   per
cassazione.