Art. 435 (Reati commessi in udienza; giudizio immediato) Quando viene commesso in udienza un reato, il presidente o il pretore, o in sua assenza il pubblico ministero, fa compilare dal cancelliere il relativo processo verbale ed ordina l'immediato arresto di coloro che hanno commesso il reato, quando e' obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza. Dell'ordine dato e dell'avvenuto arresto e' fatta menzione nello stesso verbale. Se la cognizione del reato commesso in udienza appartiene alla competenza del giudice procedente o di un giudice inferiore e non si tratta di reato punibile a querela dell'offeso, il pubblico ministero nella stessa udienza richiede l'immediato giudizio. Il giudice, salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'articolo 458, sospeso il dibattimento in corso o subito dopo la pronuncia della sentenza, e nominato, se occorre, un difensore all'imputato, procede al giudizio. Se trattasi di reato punibile a querela dell'offeso, si procede nello stesso modo qualora la querela venga proposta anche con dichiarazione orale ricevuta con separato processo verbale nella stessa udienza. La sentenza e' soggetta alle ordinarie impugnazioni; ma, quando il tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore o la corte d'appello o d'assise di un reato di competenza di un giudice inferiore, la sentenza e' soggetta soltanto al ricorso per cassazione.