(Codice di procedura penale-art. 436)
 
                              Art. 436 
 
(Casi nei quali non puo' procedersi immediatamente per reati commessi
                             in udienza) 
 
  Non si applicano le disposizioni  dell'articolo  precedente  se  il
reato commesso in udienza: 
 
  non puo' essere giudicato a norma del predetto  articolo,  data  la
sua natura o per altre gravi ragioni; 
 
  e' punibile con la pena della reclusione  superiore  nel  minimo  a
cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena piu' grave; 
 
  appartiene alla competenza di un giudice superiore o speciale o  e'
tale da determinare la rimessione del procedimento; 
 
  non e' punibile senza la richiesta  o  non  e'  perseguibile  senza
l'autorizzazione; 
 
  e' commesso all'udienza della corte di cassazione. 
 
  Nei casi sopra indicati il giudice, emesso mandato d'arresto quando
e' obbligatorio o  facoltativo  l'arresto  in  flagranza,  ordina  la
trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con  le
forme ordinarie, facendone menzione nel processo verbale. La corte  o
il  tribunale,  nella  cui  udienza  fu  commesso  il  reato,  delega
immediatamente uno dei suoi componenti perche' riceva  in  camera  di
consiglio  le  dichiarazioni  dell'imputato  e  le  deposizioni   dei
testimoni presenti al fatto. 
 
  Queste sono ricevute dal pretore in camera di consiglio  quando  il
reato e' stato  commesso  nell'udienza  da  lui  tenuta.  I  processi
verbali delle dichiarazioni e deposizioni, e quant'altro interessa il
procedimento, sono trasmessi insieme col  processo  verbale  indicato
nell'articolo precedente, al pubblico  ministero  presso  il  giudice
competente. 
 
  L'imputato che sia stato arrestato rimane detenuto fino  a  che  il
giudice competente abbia provveduto sulla sua liberta' personale,  a'
termini del secondo capoverso dell'articolo 251.