Art. 436 (Casi nei quali non puo' procedersi immediatamente per reati commessi in udienza) Non si applicano le disposizioni dell'articolo precedente se il reato commesso in udienza: non puo' essere giudicato a norma del predetto articolo, data la sua natura o per altre gravi ragioni; e' punibile con la pena della reclusione superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena piu' grave; appartiene alla competenza di un giudice superiore o speciale o e' tale da determinare la rimessione del procedimento; non e' punibile senza la richiesta o non e' perseguibile senza l'autorizzazione; e' commesso all'udienza della corte di cassazione. Nei casi sopra indicati il giudice, emesso mandato d'arresto quando e' obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con le forme ordinarie, facendone menzione nel processo verbale. La corte o il tribunale, nella cui udienza fu commesso il reato, delega immediatamente uno dei suoi componenti perche' riceva in camera di consiglio le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni presenti al fatto. Queste sono ricevute dal pretore in camera di consiglio quando il reato e' stato commesso nell'udienza da lui tenuta. I processi verbali delle dichiarazioni e deposizioni, e quant'altro interessa il procedimento, sono trasmessi insieme col processo verbale indicato nell'articolo precedente, al pubblico ministero presso il giudice competente. L'imputato che sia stato arrestato rimane detenuto fino a che il giudice competente abbia provveduto sulla sua liberta' personale, a' termini del secondo capoverso dell'articolo 251.