(Testo unico-art. 229)
                              Art. 229. 
 
            (Art. 17, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736). 
 
  Con  decreto  Reale,  udito  il  parere  del  Consiglio   superiore
dell'educazione nazionale, possono essere pareggiati ai  governativi,
per il valore legale degli studi che vi  si  compiono,  gli  Istituti
superiori di magistero mantenuti da Enti morali, che si conformino in
tutto alle prescrizioni del presente T. U. e del regolamento  che  ne
determina l'attuazione, anche quando la loro  popolazione  scolastica
sia  per  statuto  esclusivamente  maschile   ovvero   esclusivamente
femminile. 
  Il pareggiamento non puo' aver per effetto alcun onere  finanziario
a carico dell'Erario.