(Testo unico-art. 230)
                              Art. 230. 
 
       (Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028). 
 
  All'atto del pareggiamento di un Istituto superiore  di  magistero,
per provvedere ai posti di professore entro i limiti  dei  rispettivi
ruoli organici, si seguono le  norme  stabilite  per  le  nomine  dei
professori delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori. 
  Le attribuzioni spettanti ai Consigli di  Facolta'  o  Scuola  sono
demandate al Consiglio dell'Ente promotore.