Art. 230. (Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028). All'atto del pareggiamento di un Istituto superiore di magistero, per provvedere ai posti di professore entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, si seguono le norme stabilite per le nomine dei professori delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori. Le attribuzioni spettanti ai Consigli di Facolta' o Scuola sono demandate al Consiglio dell'Ente promotore.