(Codice della navigazione-art. 386)
                              Art. 386. 
                     (Obblighi del noleggiante). 
 
  Il noleggiante e' obbligato, prima della  partenza,  a  mettere  la
nave in stato di navigabilita' per  il  compimento  del  viaggio,  ad
armarla  ed  equipaggiarla  convenientemente,  e  a  provvederla  dei
prescritti documenti. 
 
  Il noleggiante e' responsabile dei danni derivanti  da  difetto  di
navigabilita', a meno che provi che si tratta di  vizio  occulto  non
accertabile con la normale diligenza.