Art. 386.
(Obblighi del noleggiante).
Il noleggiante e' obbligato, prima della partenza, a mettere la
nave in stato di navigabilita' per il compimento del viaggio, ad
armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei
prescritti documenti.
Il noleggiante e' responsabile dei danni derivanti da difetto di
navigabilita', a meno che provi che si tratta di vizio occulto non
accertabile con la normale diligenza.