(Codice della navigazione-art. 387)
                              Art. 387. 
                    (Obblighi del noleggiatore). 
 
  Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di
combustibile, acqua e lubrificanti  necessari  per  il  funzionamento
dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonche'  le
spese inerenti all'impiego commerciale della nave, comprese quelle di
ancoraggio, di canale e simili.