(Codice della navigazione-art. 388)
                              Art. 388. 
            (Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo). 
 
  Il noleggiante a tempo non e' obbligato a intraprendere un  viaggio
che esponga la nave o le persone ad un pericolo  non  prevedibile  al
momento della conclusione del contratto. 
 
  Del pari egli non e' obbligato a intraprendere un  viaggio  la  cui
durata prevedibile oltrepassi  considerevolmente,  in  rapporto  alla
durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.