Art. 388.
(Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo).
Il noleggiante a tempo non e' obbligato a intraprendere un viaggio
che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al
momento della conclusione del contratto.
Del pari egli non e' obbligato a intraprendere un viaggio la cui
durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla
durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.