Art. 389.
(Eccesso di durata del viaggio).
Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio
eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di
danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata
del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella
stabilita nel contratto stesso.