(Codice della navigazione-art. 389)
                              Art. 389. 
                  (Eccesso di durata del viaggio). 
 
  Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio
eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a  liquidazione  di
danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata
del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di  quella
stabilita nel contratto stesso.