(Codice della navigazione-art. 391)
                              Art. 391. 
                      (Impedimento temporaneo). 
 
  Il nolo a tempo non e' dovuto per il periodo durante il  quale  non
si  e'  potuto  utilizzare  la  nave  per  causa  non  imputabile  al
noleggiatore. 
 
  Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o  per  accidente
subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorita' nazionale  o
straniera, durante il tempo dell'impedimento, ad eccezione di  quello
in cui la nave e' sottoposta a riparazione,  e'  dovuto  il  nolo  al
netto delle spese risparmiate dal noleggiante  per  l'inutilizzazione
della nave.