(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 409)
                              Art. 409. 
             (Forma della dichiarazione di costruzione) 

 
  La dichiarazione di costruzione deve essere fatta presso  l'ufficio
autorizzato a tenere il registro delle navi  e  dei  galleggianti  in
costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione. 
  La dichiarazione deve constare da processo verbale e, oltre i  dati
di cui all'articolo 233 del codice, deve contenere l'indicazione  del
nome  e  della   quantita'   del   dichiarante,   del   tipo,   delle
caratteristiche e  delle  principali  dimensioni  della  nave  e  del
galleggiante,  nonche'  della  data  del  presumibile  inizio   della
costruzione.