(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 411)
                              Art. 411. 
                (Registro delle navi in costruzione) 

 
  Il registro  delle  navi  e  dei  galleggianti  in  costruzione  e'
conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. 
  Sul registro sono indicati il nome del proprietario  e  quello  del
costruttore, gli estremi del contratto di  costruzione,  la  data  di
inizio della costruzione  e  quella  del  presumibile  termine  della
stessa, nonche' gli altri elementi richiesti dal modello.