Art. 411. (Registro delle navi in costruzione) Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Sul registro sono indicati il nome del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile termine della stessa, nonche' gli altri elementi richiesti dal modello.