(Regolamento-art. 370)
 
                              Art. 370. 
 
  Qualora le esigenze del servizio non richiedano che  i  mandati  di
anticipazione siano riscossi per intiero  dai  rispettivi  funzionari
delegati, essi devono a misura del bisogno prelevare  le  sole  somme
che di volta in volta  loro  occorrono,  rilasciandone  ai  tesorieri
speciali quietanze. 
 
  I  tesorieri,  seguendo  il  procedimento  prescritto  pei  mandati
collettivi, terranno in conto sospeso i parziali prelevamenti  fatti,
del cui importare si daranno scarico definitivo  appena  esaurito  il
mandato, od anche prima nei casi in cui fosse cessato il  bisogno  di
valersi ulteriormente dei fondi  di  esso,  o  si  fosse  al  termine
dell'esercizio. 
 
  Nei detti due  casi,  i  mandati  verranno  portati  in  definitivo
scarico per le sole somme prelevate  dai  funzionari,  e  sara'  cura
degl'intendenti di finanza di  far  ridurre  i  mandati  relativi,  o
d'invitare i funzionari medesimi a versare in  tesoreria  gli  avanzi
delle somme prelevate.