Art. 370. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che i mandati di anticipazione siano riscossi per intiero dai rispettivi funzionari delegati, essi devono a misura del bisogno prelevare le sole somme che di volta in volta loro occorrono, rilasciandone ai tesorieri speciali quietanze. I tesorieri, seguendo il procedimento prescritto pei mandati collettivi, terranno in conto sospeso i parziali prelevamenti fatti, del cui importare si daranno scarico definitivo appena esaurito il mandato, od anche prima nei casi in cui fosse cessato il bisogno di valersi ulteriormente dei fondi di esso, o si fosse al termine dell'esercizio. Nei detti due casi, i mandati verranno portati in definitivo scarico per le sole somme prelevate dai funzionari, e sara' cura degl'intendenti di finanza di far ridurre i mandati relativi, o d'invitare i funzionari medesimi a versare in tesoreria gli avanzi delle somme prelevate.