Art. 372. Le Amministrazioni centrali che emettono i mandati di anticipazione, la Corte dei conti e le Amministrazioni compartimentali e provinciali dalle quali dipendono direttamente i funzionari od ufficiali, tengono in apposito registro o nelle scritture generali i conti medesimi, addebitandoli delle somme contenute nei mandati, ed accreditandoli man mano che producono i conti relativi, delle spese pagate, delle riduzioni recate alla primitiva somma dei mandati di anticipazione, e dei resti versati nelle tesorerie dello Stato.