(Regolamento-art. 372)
 
                              Art. 372. 
 
  Le   Amministrazioni   centrali   che   emettono   i   mandati   di
anticipazione,   la   Corte   dei   conti   e   le    Amministrazioni
compartimentali e provinciali dalle quali  dipendono  direttamente  i
funzionari  od  ufficiali,  tengono  in  apposito  registro  o  nelle
scritture  generali  i  conti  medesimi,  addebitandoli  delle  somme
contenute nei mandati, ed accreditandoli man  mano  che  producono  i
conti relativi, delle  spese  pagate,  delle  riduzioni  recate  alla
primitiva somma dei mandati di anticipazione,  e  dei  resti  versati
nelle tesorerie dello Stato.