(Regolamento-art. 376)
 
                              Art. 376. 
 
  Quando  sia  esaurita  la  somma  anticipata,  o  cessi   l'oggetto
dell'anticipazione, e in tutti i casi entro i primi cinque giorni  di
ogni mese, gli  ufficiali  cui  furono  fatte  anticipazioni  debbono
presentare all'Amministrazione, dalla quale  direttamente  dipendono,
il rendiconto delle somme riscosse e delle spese pagate, corredandolo
di  tutti  i  documenti  giustificativi  prescritti  dai  regolamenti
speciali pei relativi servizi, e dalle istruzioni che fossero state o
venissero emanate, salvo le eccezioni di cui al  successivo  articolo
377 (1). 
 
  In caso di ritardo per parte degli ufficiali a dare  il  conto,  il
procuratore  generale  presso  la   Corte   dei   conti   a   domanda
dell'Amministrazione puo' procedere a forma  dell'articolo  35  della
legge 14 agosto 1862, n. 800. 
 
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          (1) Prima parte dell'art. 53 della legge 17 febbraio  1884,
n. 2016.