Art. 376. Quando sia esaurita la somma anticipata, o cessi l'oggetto dell'anticipazione, e in tutti i casi entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli ufficiali cui furono fatte anticipazioni debbono presentare all'Amministrazione, dalla quale direttamente dipendono, il rendiconto delle somme riscosse e delle spese pagate, corredandolo di tutti i documenti giustificativi prescritti dai regolamenti speciali pei relativi servizi, e dalle istruzioni che fossero state o venissero emanate, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo 377 (1). In caso di ritardo per parte degli ufficiali a dare il conto, il procuratore generale presso la Corte dei conti a domanda dell'Amministrazione puo' procedere a forma dell'articolo 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800. --------------- (1) Prima parte dell'art. 53 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.