Art. 377. Se le anticipazioni riguardino le competenze dei Corpi, Istituti o Stabilimenti militari di terra e di mare, i consigli d'amministrazione ed altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina potranno dare il rendiconto, di cui e' parola nell'articolo precedente, al termine di ogni trimestre colle forme e nei modi speciali prescritti dalle leggi e dai regolamenti relativi a quei servizi. Per le anticipazioni alle legazioni, consolati e missioni all'estero, se queste trovansi in Europa, il rendiconto sara' trimestrale, e semestrale se risiedono altrove. Per le somme fornite alle navi viaggianti fuori dello Stato il rendiconto sara' presentato al loro ritorno. Per le somme da pagarsi all'estero, il termine per la produzione del rendiconto sara' fissato volta per volta dal ministro competente col decreto mentovato nell'articolo 319.