(Regolamento-art. 377)
 
                              Art. 377. 
 
  Se le anticipazioni riguardino le competenze dei Corpi, Istituti  o
Stabilimenti   militari   di   terra   e   di   mare,   i    consigli
d'amministrazione ed altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra
e della  marina  potranno  dare  il  rendiconto,  di  cui  e'  parola
nell'articolo precedente, al termine di ogni trimestre colle forme  e
nei modi speciali prescritti dalle leggi e dai regolamenti relativi a
quei servizi. 
 
  Per  le  anticipazioni  alle  legazioni,   consolati   e   missioni
all'estero,  se  queste  trovansi  in  Europa,  il  rendiconto  sara'
trimestrale, e semestrale se risiedono altrove. 
 
  Per le somme fornite alle navi  viaggianti  fuori  dello  Stato  il
rendiconto sara' presentato al loro ritorno. 
 
  Per le somme da pagarsi all'estero, il termine  per  la  produzione
del rendiconto sara' fissato volta per volta dal ministro  competente
col decreto mentovato nell'articolo 319.