Art. 378. Se nei termini fissati pei rendiconti il servizio non sia compiuto e debba essere continuato, la somma residua e' portata a debito dell'ufficiale nei rendiconti susseguenti. Quando sia compiuto il servizio, o cessi la facolta' dell'ufficiale che ha ricevuto l'anticipazione, o si sia al termine dell'esercizio, la somma che non fosse stata impiegata e che si trovasse in mano all'ufficiale, dev'essere versata nella tesoreria come entrata eventuale per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo. La quietanza conseguita verra' unita al rendiconto. E' fatta eccezione pei consigli d'amministrazione dei Corpi, Stabilimenti ed Istituti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, le cui risultanze in debito o in credito sulle anticipazioni possono venir compensate col mandato di saldo generale dei conti delle anticipazioni riferibili ad uno stesso capitolo del bilancio. Le somme versate dai funzionari delegati di cui al secondo comma di questo stesso articolo, possono venire, occorrendo, ristabilite in aumento al fondo stanziato nel relativo capitolo 187. Qualora l'ufficiale non avesse prelevato per intero l'importo dell'anticipazione accordatagli, i mandati verranno ridotti delle somme non prelevate a termini dell'articolo 364. Ove avvenga il caso che ad un ufficiale rimanga disponibile parte di una anticipazione, mentre altro ufficiale abbia bisogno di un aumento di anticipazione per un eguale servizio ad economia a carico dello stesso capitolo del bilancio, si potra' prescindere dal versamento in tesoreria della somma dall'ufficiale non impiegata, facendola passare all'altro ufficiale mediante vaglia del tesoro. L'ufficiale che riceve la somma rilascia dichiarazione di ricevuta all'altro ufficiale, il quale la unisce al rendiconto. Rimangono cosi' inalterate le scritturazioni fatte a carico del competente capitolo del bilancio, e si modificano invece gli addebitamenti ed accreditamenti nei conti correnti delle anticipazioni.