Art. 379. I rendiconti degli ufficiali all'immediata dipendenza dell'Amministrazione centrale sono presentati alla medesima. Quelli degli ufficiali che dipendono da Amministrazioni provinciali o compartimentali, sono trasmessi per mezzo di esse all'Amministrazione centrale da cui gli ufficiali dipendono, previe le allibrazioni prescritte coll'articolo 372. L'Amministrazione centrale esamina i rendiconti, fa emendare gli errori che vi fossero, e rilascia un decreto col quale ciascun conto e' dichiarato regolare e discaricato l'ufficiale della somma pagata. Il decreto quando non ne risulti credito a favore dell'ufficiale, e' trasmesso in due esemplari, col rendiconto e relativi documenti alla Corte dei conti la quale, trovando tutto in regola, registra il decreto e ne rinvia un esemplare all'Amministrazione centrale mittente, che lo serba nei propri atti.