(Regolamento-art. 379)
 
                              Art. 379. 
 
  I   rendiconti    degli    ufficiali    all'immediata    dipendenza
dell'Amministrazione centrale sono presentati alla medesima. 
 
  Quelli degli ufficiali che dipendono da Amministrazioni provinciali
o   compartimentali,   sono   trasmessi    per    mezzo    di    esse
all'Amministrazione centrale da cui gli ufficiali  dipendono,  previe
le allibrazioni prescritte coll'articolo 372. 
 
  L'Amministrazione centrale esamina i rendiconti,  fa  emendare  gli
errori che vi fossero, e rilascia un decreto col quale ciascun  conto
e' dichiarato regolare e discaricato l'ufficiale della somma pagata. 
 
  Il decreto quando non ne risulti credito a  favore  dell'ufficiale,
e' trasmesso in due esemplari, col rendiconto  e  relativi  documenti
alla Corte dei conti la quale, trovando tutto in regola, registra  il
decreto  e  ne  rinvia  un  esemplare  all'Amministrazione   centrale
mittente, che lo serba nei propri atti.