(Regolamento-art. 381)
 
                              Art. 381. 
 
  Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le  somme  che
l'ufficiale giustifichi di aver pagate gli vengono  volta  per  volta
rimborsate a reintegrazione dell'avuta anticipazione, sino all'ultimo
periodo dell'anno nel quale ha luogo il  saldo  finale,  procedendosi
come ai tre articoli precedenti nel caso che egli rimanga in  debito,
in pari o in credito. 
 
  Pero' per la contabilita' delle competenze dei Corpi  dell'esercito
e dell'armata, le risultanze di un trimestre  possono  dai  Ministeri
rispettivi riportarsi a credito o a  debito  nelle  liquidazioni  dei
trimestri  successivi  fino  al  termine  dell'esercizio,  nel  quale
avviene il mandato finale di saldo di cui al precedente art. 380.