Art. 381. Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che l'ufficiale giustifichi di aver pagate gli vengono volta per volta rimborsate a reintegrazione dell'avuta anticipazione, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale, procedendosi come ai tre articoli precedenti nel caso che egli rimanga in debito, in pari o in credito. Pero' per la contabilita' delle competenze dei Corpi dell'esercito e dell'armata, le risultanze di un trimestre possono dai Ministeri rispettivi riportarsi a credito o a debito nelle liquidazioni dei trimestri successivi fino al termine dell'esercizio, nel quale avviene il mandato finale di saldo di cui al precedente art. 380.