(Testo unico imposte sui redditi-art. 231)
                              ART. 231 
          Imposizione sostitutiva sui compensi dei docenti 
   (articolo 1, commi 13, 15, 16, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
 
1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,   ai   compensi   derivanti
dall'attivita' di lezioni private e ripetizioni, svolta  dai  docenti
titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si  applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota  del  15  per
cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito  nei
modi ordinari. 
2. L'imposta sostitutiva di cui  al  comma  1  e'  versata  entro  il
termine stabilito per il versamento dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  e  il  contenzioso  a  essa
relativi si applicano le disposizioni previste  per  le  imposte  sui
redditi. 
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le  modalita'  per  l'esercizio  dell'opzione  nonche'  del
versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva  di  cui
al comma 1.