ART. 231
Imposizione sostitutiva sui compensi dei docenti
(articolo 1, commi 13, 15, 16, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti
dall'attivita' di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti
titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per
cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei
modi ordinari.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata entro il
termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' per l'esercizio dell'opzione nonche' del
versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 1.