(Protocollo-art. 55)
                               Art. 55 
 
  Sono escluse  dall'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato,  le  attivita'
che  in   tale   Stato   partecipino,   sia   pure   occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri. 
  Il Consiglio, deliberando a  maggioranza  qualificata  su  proposta
della Commissione, puo' escludere talune attivita'  dall'applicazione
delle disposizioni del presente capo.