Art. 55 Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attivita' che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' escludere talune attivita' dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.