(Protocollo-art. 56)
                               Art. 56 
 
  1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtu'
di  queste  ultime  lasciano  impregiudicata  l'applicabilita'  delle
disposizioni  legislative,   regolamentari   e   amministrative   che
prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano
giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e  di
sanita' pubblica. 
  2. Prima dello  scadere  del  periodo  transitorio,  il  Consiglio,
deliberando all'unanimita' su proposta  della  Commissione  e  previa
consultazione   dell'Assemblea,   stabilisce   direttive    per    il
coordinamento delle suddette disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative. 
  Tuttavia,  dopo  la  fine  della  seconda  tappa,   il   Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione,
stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che,
in  ogni  Stato  membro,  rientrano   nel   campo   regolamentare   o
amministrativo.