(Protocollo-art. 57)
                               Art. 57 
 
  1. Al fine di agevolare l'accesso alle attivita'  non  salariate  e
l'esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione  e
previa   consultazione   dell'Assemblea,   stabilisce,    deliberando
all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata  in
seguito, direttive intese al reciproco  riconoscimento  dei  diplomi,
certificati e altri titoli. 
  2. In ordine alle stesse finalita', il  Consiglio,  deliberando  su
proposta della Commissione  e  previa  consultazione  dell'Assemblea,
stabilisce,  prima  della  scadenza  del  periodo   transitorio,   le
direttive intese al  coordinamento  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari  e   amministrative   degli   Stati   membri   relative
all'accesso alle attivita' non salariate e all'esercizio di queste. 
  Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano  disciplinate
da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del
risparmio,  in  particolare  la  distribuzione  del  credito   e   la
professione bancaria, come pure i  requisiti  richiesti  nei  singoli
Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e
farmaceutiche, e'  necessaria  l'unanimita'.  Negli  altri  casi,  il
Consiglio  delibera  all'unanimita'  durante  la  prima  tappa  e   a
maggioranza qualificata in seguito. 
  3. Per  quanto  riguarda  le  professioni  mediche,  paramediche  e
farmaceutiche,  la  graduale  soppressione  delle  restrizioni  sara'
subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per  il  loro
esercizio nei singoli Stati membri.