(Convenzione - art. 242)
                            Articolo 242 
              Impulso alla cooperazione internazionale 
   1.  Gli  Stati  e  le  competenti  organizzazioni  internazionali,
conformemente al principio del  rispetto  della  sovranita'  e  della
giurisdizione  e  sulla  base  della   reciprocita'   dei   vantaggi,
promuovono la  cooperazione  internazionale  in  materia  di  ricerca
scientifica marina a fini pacifici. 
   2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti  e  obblighi
degli Stati ai sensi della presente Convenzione, uno Stato, agendo in
applicazione della presente  Parte,  fornisce  ad  altri  Stati,  per
quanto e' opportuno, ragionevoli possibilita'  di  ottenere  da  esso
stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie  a
prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla  salute  e
alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.