(Convenzione - art. 243)
                            Articolo 243 
                 Creazione di condizioni favorevoli 
   Gli  Stati   e   le   competenti   organizzazioni   internazionali
collaborano,  attraverso  la  conclusione  di  accordi  bilaterali  o
multilaterali, alla creazione di condizioni favorevoli alla  condotta
di ricerca scientifica marina nell'ambiente marino e all'integrazione
degli sforzi degli scienziati nello studio della natura dei  fenomeni
e dei processi che si verificano nell'ambiente marino, e  delle  loro
interazioni.