(Convenzione - art. 244)
                            Articolo 244 
       Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze 
   1.  Gli  Stati  e  le  competenti  organizzazioni   internazionali
pubblicano e diffondono,  conformemente  alla  presente  Convenzione,
attraverso  i  canali  appropriati,   informazioni   sui   principali
programmi previsti  e  sui  loro  obiettivi,  nonche'  le  conoscenze
scaturite dalla ricerca scientifica marina. 
   2. A questo fine gli  Stati,  sia  a  titolo  individuale  sia  in
collaborazione con gli altri Stati e con le competenti organizzazioni
internazionali,  promuovono  attivamente  la  diffusione  di  dati  e
informazioni scientifiche e il trasferimento di  conoscenze  derivate
dalla ricerca scientifica marina, specialmente verso i Paesi  in  via
di sviluppo, nonche' il potenziamento  delle  autonome  capacita'  di
ricerca scientifica marina di questi ultimi attraverso, tra  l'altro,
adeguati programmi di istruzione  e  formazione  del  loro  personale
tecnico e scientifico.