Articolo 3.
Definizioni delle procedure e degli strumenti.
1. Nel codice si intende per:
a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura attraverso i
quali il contratto e' aggiudicato all'operatore economico selezionato
o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo'
essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni
generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con
piattaforme di e-procurement;
c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite
gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto
dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, e'
finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la
selezione del contraente, all'affidamento del contratto;
d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una
procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di
piu' operatori economici, la scelta e' operata discrezionalmente
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei
criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1
lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali
previsti dal medesimo codice;
e) «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o
di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di
diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma
1, lettera o), del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo
12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo
17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonche', per i
settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della
direttiva 24/2014/UE;
f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni
operatore economico interessato puo' presentare un'offerta;
g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni
operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalita'
stabilite dal codice;
h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le
condizioni del contratto;
i) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la
stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale
procedura, al fine di elaborare una o piu' soluzioni atte a
soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.
Qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare a tale
procedura;
l) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle
stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria,
del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale
agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonche' nel settore
della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti
idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una
commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione
di premi;
m) «localizzazione di opere pubbliche», il procedimento attraverso il
quale e' individuata l'area su cui realizzare un'opera pubblica di
interesse statale e ne e' accertata la compatibilita' urbanistica;
n) «opere pubbliche di interesse statale», le opere eseguite dalle
amministrazioni statali o comunque le opere insistenti su aree
statali, nonche' le opere da realizzarsi da ogni altro ente
istituzionalmente competente, destinate a servire interessi pubblici
non limitati al territorio di una singola regione;
o) «interventi di rigenerazione urbana», interventi che hanno il fine
di contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il
riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei
tessuti urbani, favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi
pubblici e privati, nonche' promuovendo la qualita' urbana e
architettonica;
p) «ciclo di vita del contratto pubblico», l'insieme delle attivita',
anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono
alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed
esecuzione del contratto;
q) «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla
formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati,
che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra
i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita, in
particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare
lo studio della fattibilita' e a incrementare l'efficacia di un
investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e
gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici,
infrastrutture e reti;
r) «errore od omissione di progettazione», l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza
nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o
omissioni progettuali;
s) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione
da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti
di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione
sia tale da assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita'
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
t) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto o
concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura,
definito su base qualitativa, in conformita' alle varie categorie e
specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse fasi
successive del progetto;
u) «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o
concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata
e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in
conformita' alle varie categorie e specializzazioni presenti o in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla
capacita' economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;
v) «sito istituzionale», il sito web delle stazioni appaltanti e
degli enti concedenti, contenente la sezione "Bandi di gara e
contratti", nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le
informazioni previsti dal codice e dall'allegato II.6. Per i soggetti
tenuti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
la sottosezione "Bandi di gara e contratti" e' collocata nella
sezione "Amministrazione trasparente";
z) «attivita' di committenza ausiliaria», le attivita' che consistono
nella prestazione di supporto alle attivita' di committenza, in
particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di
aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per
lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure
di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della
stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della
stazione appaltante interessata;
aa) «servizi globali», il complesso delle prestazioni eterogenee,
necessarie per il compimento, la gestione, la manutenzione, il
finanziamento di un'opera o di un servizio, e funzionali al miglior
perseguimento del risultato amministrativo, anche in termini di
efficienza e qualita', di cui e' garante l'operatore economico;
bb) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per se'
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di
presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria
naturalistica;
cc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non
richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli
strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente,
da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli
appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto
competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel
caso di acquisti effettuati a catalogo;
dd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che
richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli
strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso
in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del
confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di
committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel
caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque
consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente
codice;
ee) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti
di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei
lavori affidati e non all'importo del contratto, che puo' risultare
inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o
in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte
dell'esecutore.