(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 12)
                             Articolo 12 
              Calcoli delle strutture e degli impianti. 
 
  1. I calcoli delle strutture e  degli  impianti  devono  presentare
livelli  di   approfondimento   tali   da   garantire   il   corretto
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e  le  apparecchiature
degli impianti, anche  la  specificazione  delle  caratteristiche.  I
calcoli degli impianti devono permettere,  altresi',  la  definizione
degli eventuali volumi tecnici necessari. 
  I calcoli di dimensionamento e verifica  delle  strutture  e  degli
impianti devono essere sviluppati ad un livello di  definizione  tale
che  nella  successiva  progettazione  esecutiva   non   si   abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.