(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 14)
                             Articolo 14 
                            Interferenze. 
 
  1. Il  progetto  definitivo  prevede  la  verifica  aggiornata  del
censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti  gestori,
gia' fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni
interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro
risoluzione tenendo in debito conto le eventuali  prescrizioni  degli
enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi
di esecuzione. 
  Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati: 
  a) planimetria con individuazione di tutte le  interferenze  (scala
non inferiore a 1:2000),  contenente  i  risultati  della  ricerca  e
censimento di tutte le interferenze; 
  b) relazione giustificativa delle  stime  della  risoluzione  delle
singole interferenze; 
  c)  progetto   dell'intervento   di   risoluzione   della   singola
interferenza: per ogni  sottoservizio  interferente  dovranno  essere
redatti degli specifici  progetti  di  risoluzione  dell'interferenza
stessa.