(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 16)
                             Articolo 16 
      Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico. 
 
  1. Il computo metrico  estimativo  viene  redatto  applicando  alle
quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato
"Elenco Prezzi unitari" di cui d'art. 15. 
  2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento  il
computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per
eventuali  lavorazioni  in  economia,  da  prevedere  nel   contratto
d'appalto  o  da  inserire  nel  quadro  economico   tra   quelle   a
disposizione della stazione appaltante. 
  3.  Il  risultato  del   computo   metrico   estimativo   e   delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto  secondo  lo
schema descritto nel seguito. 
  4. Nel quadro economico confluiscono: 
    a) il  risultato  del  computo  metrico  estimativo  dei  lavori,
comprensivi delle opere di cui all'articolo 11, comma 6, del presente
allegato; 
    b) gli oneri per la sicurezza valutati  sulla  base  delle  linee
guida relative; 
    c) gli oneri per il monitoraggio ambientale; 
    d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per  cento  per
imprevisti e per eventuali lavori in economia; 
    e) l'importo dei costi di acquisizione  o  di  espropriazione  di
aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto; 
    f) l'importo dedotto da una percentuale  determinata  sulla  base
delle tariffe professionali per le  prestazioni  di  progettazione  e
direzione lavori del contraente generale o del concessionario; 
    g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti,  nonche'
dagli  utili  della  funzione  propria  di  contraente   generale   o
concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei
per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali
sono aumentate dello 0,6 per cento  ove  sia  richiesta  la  garanzia
globale di cui all'articolo 176, comma 18, del codice; 
    h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie  voci  riportate
nei quadri economici degli interventi ai sensi del regolamento di cui
all'articolo 5 del codice; 
    i) tutti gli oneri fino al collaudo.