(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 18)
                             Articolo 18 
             Schema di contratto e Capitolato speciale. 
 
  1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal
presente allegato e dal capitolato generale  le  clausole  dirette  a
regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa,  distinte  in
rapporti tra l'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la
direzione lavori e l'esecutore con particolare riferimento a: 
    a) termini di esecuzione penali e pareri; 
    b) programma di esecuzione delle attivita'; 
    c) sospensione o riprese dei lavori; 
    d) oneri a carico dell'appaltatore; 
    e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; 
    f) liquidazione dei corrispettivi; 
    g) controlli; 
    h)  specifiche  e  modalita'  di  attuazione   del   monitoraggio
ambientale anche per le fasi di post-operam; 
    i) specifiche modalita' e termini di collaudo; 
    l) modalita' di soluzione delle controversie. 
  2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che
riguarda  le  prescrizioni  tecniche  da  applicare  all'oggetto  del
singolo contratto. 
  3. Il capitolato speciale e' diviso in due parti,  la  prima  delle
quali contenente la descrizione delle lavorazioni  e  la  seconda  la
specificazione  delle  prescrizioni  tecniche;   esso   illustra   in
dettaglio: 
    a) nella  prima  parte  tutti  gli  elementi  necessari  per  una
compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto  dell'appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente  deducibili  dagli
elaborati grafici del progetto definitivo; 
    b) nella seconda parte le modalita' di esecuzione e le  norme  di
misurazione di ogni  lavorazione,  i  requisiti  di  accettazione  di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e  le  modalita'
di prove, nonche', ove necessario, in relazione alle  caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di  specifiche
lavorazioni; nel  caso  in  cui  il  progetto  prevede  l'impiego  di
componenti  prefabbricati,  ne  vanno  precisate  le  caratteristiche
principali,  descrittive  e  prestazionali,  la   documentazione   da
presentare  in  ordine  all'omologazione  e  all'esito  di  prove  di
laboratorio, nonche' le modalita' di approvazione da parte  dell'alta
vigilanza e del direttore dei lavori,  sentito  il  progettista,  per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 
  4. Il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario
di redigere un documento (piano  di  qualita'  di  costruzione  e  di
installazione), da sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e
della direzione dei lavori, che prevede,  pianifica  e  programma  le
condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi
delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. 
  5. Il piano dovra' definire: 
    a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali; 
    b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita'. 
  6. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a  corpo  il
capitolato  speciale  d'appalto  indica,  per   ogni   gruppo   delle
lavorazioni  complessive  dell'intervento   ritenute   omogenee,   il
relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare
complessivo dell'intervento. Tali importi  e  le  correlate  aliquote
sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in
corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono  essere  indicati
anche disaggregati nelle loro componenti principali. I  pagamenti  in
corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote  percentuali
cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota
parte effettivamente eseguita. 
  7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il
capitolato speciale precisa l'importo di ciascuno  dei  gruppi  delle
lavorazioni complessive dell'opera o del  lavoro  ritenute  omogenee,
desumendo dal computo metrico-estimativo. 
  8.  Ai  fini  della   disciplina   delle   varianti   la   verifica
dell'incidenza delle eventuali variazioni e'  desunta  dagli  importi
netti dei gruppi di lavorazione ritenuti  omogenei  definiti  con  le
modalita' di cui ai commi 6 e 7. 
  9. Il capitolato speciale descrive modalita', contenuti e tempi  di
esecuzione del progetto esecutivo. 
  10. Il capitolato speciale prescrive l'obbligo  per  il  contraente
generale di presentare un cronoprogramma in sede  d'offerta  (di  cui
all'art. 17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma  esecutivo
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le  previsioni  circa
il periodo di esecuzione, nonche' l'ammontare  presunto,  parziale  e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle  date  contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.  E'  data
facolta' di prevedere, in  sede  di  capitolato  speciale  d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione  a
determinate esigenze. 
  11. Nel caso di sospensione o  di  ritardo  dei  lavori  per  fatti
imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo  risultante
dal cronoprogramma di cui all'art. 17.