Articolo 18 Schema di contratto e Capitolato speciale. 1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato e dal capitolato generale le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in rapporti tra l'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la direzione lavori e l'esecutore con particolare riferimento a: a) termini di esecuzione penali e pareri; b) programma di esecuzione delle attivita'; c) sospensione o riprese dei lavori; d) oneri a carico dell'appaltatore; e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; f) liquidazione dei corrispettivi; g) controlli; h) specifiche e modalita' di attuazione del monitoraggio ambientale anche per le fasi di post-operam; i) specifiche modalita' e termini di collaudo; l) modalita' di soluzione delle controversie. 2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto. 3. Il capitolato speciale e' diviso in due parti, la prima delle quali contenente la descrizione delle lavorazioni e la seconda la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio: a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo; b) nella seconda parte le modalita' di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita' di prove, nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio, nonche' le modalita' di approvazione da parte dell'alta vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 4. Il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. 5. Il piano dovra' definire: a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali; b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita'. 6. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il capitolato speciale precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendo dal computo metrico-estimativo. 8. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7. 9. Il capitolato speciale descrive modalita', contenuti e tempi di esecuzione del progetto esecutivo. 10. Il capitolato speciale prescrive l'obbligo per il contraente generale di presentare un cronoprogramma in sede d'offerta (di cui all'art. 17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' data facolta' di prevedere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17.