Art.12 Polizia dell'udienza 1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere l'intervento della forza pubblica. 3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Nota all'articolo 12 - Si riporta il testo dell'articolo 147 delle disp. att. cod. proc. pen.: «Art. 147. (Riprese audiovisive dei dibattimenti) - 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, puo' autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purche' non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. 2. L'autorizzazione puo' essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. 3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. 4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.».