(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 8)
                               Art. 8 
 
 
                  Ordine di fissazione dei ricorsi 
 
    1. La fissazione del giorno dell'udienza per la  trattazione  dei
ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di
fissazione  d'udienza  nell'apposito  registro,  salvi  i   casi   di
fissazione prioritaria previsti dal codice. 
    2. Il  presidente  puo'  derogare  al  criterio  cronologico  per
ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di  prelievo,  o
per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di
materia, nonche' in ogni caso in cui  il  Consiglio  di  Stato  abbia
annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di
primo grado.