Art. 9 Calendario delle udienze 1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, e' fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.