Art. 13. Al Consiglio superiore di sanita' e' addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, il quale avra' posto fra gl'impiegati del Ministero dell'interno e non avra' voto nel Consiglio. Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-conservatori e dai commissari del vaccino, i quali non avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'articolo 3.