Art. 3. Il Consiglio superiore di sanita' sara' composto: Di un presidente; Del procuratore generale presso la Corte d'appello residente nella capitale; Di sei consiglieri ordinari; Di sei consiglieri straordinari; Il conservatore del vaccino stabilito nella capitale ne sara' membro e relatore nato per tutto cio' che riflette il vaiuolo ed il vaccino. Uno dei membri ordinari verra' annualmente designato dal ministro dell'interno per esercitare le funzioni di vice-presidente. Quando il ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza.