(Allegato C-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Il Consiglio superiore di sanita' sara' composto: 
 
    Di un presidente; 
 
    Del procuratore generale  presso  la  Corte  d'appello  residente
nella capitale; 
 
    Di sei consiglieri ordinari; 
 
    Di sei consiglieri straordinari; 
 
  Il conservatore del  vaccino  stabilito  nella  capitale  ne  sara'
membro e relatore nato per tutto cio' che riflette il vaiuolo  ed  il
vaccino. 
 
  Uno dei membri ordinari verra' annualmente designato  dal  ministro
dell'interno per esercitare le funzioni di vice-presidente. 
 
  Quando il ministro interviene alle sedute del Consiglio  ne  assume
la presidenza.