Articolo 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento. 1. Il RUP: a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a cio' deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; b) svolge la verifica di congruita' delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessita' delle valutazioni o della specificita' delle competenze richieste, puo' avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata; c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice; d) dispone le esclusioni dalle gare; e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, puo' svolgere tutte le attivita' che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice; f) quando il criterio di aggiudicazione e' quello del minor prezzo, il RUP puo' procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche; g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volonta' della stessa. 2. Il RUP esercita altresi' tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.