(Allegato I.2-art. 7)
                             Articolo 7. 
       Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento. 
 
1. Il RUP: 
a) effettua la verifica della documentazione  amministrativa  qualora
non sia nominato un responsabile di fase ai sensi  dell'articolo  15,
comma 4, del codice o  non  sia  costituito  un  apposito  ufficio  o
servizio a cio' deputato, sulla base delle disposizioni organizzative
proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni  di
coordinamento e  verifica,  finalizzate  ad  assicurare  il  corretto
svolgimento delle procedure e adotta le  decisioni  conseguenti  alle
valutazioni effettuate; 
b) svolge  la  verifica  di  congruita'  delle  offerte  in  caso  di
aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor  prezzo;  in  caso   di
particolare complessita' delle valutazioni o della specificita' delle
competenze richieste, puo'  avvalersi  della  struttura  di  supporto
istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice,  o  di  una
commissione appositamente nominata; 
c)  svolge  la  verifica  sulle  offerte   anormalmente   basse   con
l'eventuale   supporto   della   commissione   nominata   ai    sensi
dell'articolo 93 del codice; 
d) dispone le esclusioni dalle gare; 
e) in caso di procedura che prevede  l'affidamento  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, puo' svolgere tutte  le
attivita' che non implicano l'esercizio  di  poteri  valutativi,  che
spettano alla commissione giudicatrice; 
f) quando il criterio di aggiudicazione e' quello del  minor  prezzo,
il RUP puo' procedere direttamente  alla  valutazione  delle  offerte
economiche; 
g) adotta il provvedimento finale della  procedura  quando,  in  base
all'ordinamento  della  stazione  appaltante,   ha   il   potere   di
manifestare all'esterno la volonta' della stessa. 
2. Il RUP esercita altresi'  tutte  le  competenze  che  gli  vengono
attribuite da specifiche disposizioni del codice  e,  in  ogni  caso,
svolge tutti i compiti relativi alla  fase  di  affidamento  che  non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.