(Allegato I.2-art. 8)
                             Articolo 8. 
       Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione. 
 
1. Il RUP: 
a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di  servizio,
le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' degli stessi; 
b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi; 
c) vigila insieme al direttore dei lavori  e  al  coordinatore  della
sicurezza in fase di  esecuzione,  sul  rispetto  degli  oneri  della
sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; 
d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative  e  delle
segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione
sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano; 
e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo  26,  comma  3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti,
qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza  e
di coordinamento; 
f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini  del  rispetto
delle norme sulla sicurezza e salute dei  lavoratori  sui  luoghi  di
lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di  responsabile  dei
lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando  i  compiti  e  le
responsabilita' di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1,  e
101, comma 1, del decreto legislativo n. 81  del  2008,  richiede  la
nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione  e
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 
g) prima della consegna  dei  lavori,  tiene  conto  delle  eventuali
proposte integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento
formulate dagli operatori economici, quando tale piano  sia  previsto
ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione
appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  la  proposta   del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa  alla  sospensione,
all'allontanamento  dell'esecutore  o  dei   subappaltatori   o   dei
lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto; 
i) accerta, insieme al  direttore  dei  lavori,  che  le  prestazioni
oggetto di contratto di avvalimento siano svolte  direttamente  dalle
risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che  il  titolare
del contratto utilizza in adempimento degli  obblighi  derivanti  dal
contratto di avvalimento; 
l) autorizza le modifiche  dei  contratti  di  appalto  in  corso  di
esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori; 
m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente  non
previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei  lavori
e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione  della  stazione
appaltante le variazioni di  prezzo  che  comportino  maggiori  spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico; 
n) irroga le penali  per  il  ritardato  adempimento  degli  obblighi
contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche  sulla  base
delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; 
o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse
o necessita', nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121
del codice; 
p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto  non
appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica  il
nuovo termine di conclusione  del  contratto,  calcolato  tenendo  in
considerazione la durata della sospensione e gli  effetti  da  questa
prodotti; 
q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi  dell'articolo
210 del codice, delle controversie che  insorgono  in  ogni  fase  di
realizzazione  dell'intervento  ed  e'  sentito  sulla  proposta   di
transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice; 
r)  propone  la  risoluzione  del  contratto  ogni  qualvolta  se  ne
realizzino i presupposti; 
s) rilascia  il  certificato  di  pagamento,  previa  verifica  della
regolarita' contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e  lo
invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato  di
pagamento; 
t) all'esito positivo del collaudo o della  verifica  di  conformita'
rilascia il certificato di pagamento; 
u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di
ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori; 
v)  vigila  sul  rispetto  delle  prescrizioni   contrattuali   nelle
concessioni. 
2. Le competenze del RUP indicate al comma 1,  connesse  a  eventuali
controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano  insorgere
nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate  in  conformita'  agli
articoli 215 e 216 del codice. 
3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze  professionali,
anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. 
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto e' soggetto diverso dal
RUP nei seguenti casi: 
a) prestazioni di importo superiore alle soglie di  cui  all'articolo
14 del codice; 
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 
c)  prestazioni  che  richiedono  l'apporto  di  una  pluralita'   di
competenze; 
d)  interventi  caratterizzati  dall'utilizzo  di  componenti  o   di
processi  produttivi  innovativi  o  dalla  necessita'   di   elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'; 
e) per ragioni concernenti  l'organizzazione  interna  alla  stazione
appaltante, che impongano il coinvolgimento di  unita'  organizzativa
diversa da  quella  cui  afferiscono  i  soggetti  che  hanno  curato
l'affidamento. 
5. Il RUP esercita altresi'  tutte  le  competenze  che  gli  vengono
attribuite da specifiche disposizioni del codice  e,  in  ogni  caso,
svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.