(Allegato I.3)
                            Allegato I.3 
 
         Termini delle procedure di appalto e di concessione 
 
                                               (Articolo 17, comma 3) 
 
1. A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e
di concessione si concludono nei seguenti termini  massimi,  ove  sia
utilizzato il criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa
basato sul miglior rapporto tra qualita' e prezzo  o  sul  costo  del
ciclo di vita: 
a) procedura aperta: nove mesi; 
b) procedura ristretta: dieci mesi; 
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi; 
d) procedura negoziata senza previa  pubblicazione  di  un  bando  di
gara: quattro mesi; 
e) dialogo competitivo: sette mesi; 
f) partenariato per l'innovazione: nove mesi. 
2. I termini per  la  conclusione  delle  gare  condotte  secondo  il
criterio del minor prezzo sono i seguenti: 
a) procedura aperta: cinque mesi; 
b) procedura ristretta: sei mesi; 
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi; 
d) procedura negoziata senza previa  pubblicazione  di  un  bando  di
gara: tre mesi. 
3. I termini decorrono  dalla  pubblicazione  del  bando  di  gara  o
dall'invio degli  inviti  a  offrire,  fino  all'aggiudicazione  alla
miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza  di
contenzioso  sulla  procedura  se  non  a  seguito  di  provvedimento
cautelare del giudice amministrativo. 
4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la
procedura di verifica dell'anomalia,  i  termini  sopraindicati  sono
prorogati per il periodo massimo di un mese. 
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP,  con  proprio  atto
motivato, puo' prorogare i termini suddetti per  un  massimo  di  tre
mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di  oggettiva
difficolta' che rendono non sostenibili i tempi procedimentali  sotto
il profilo dell'organizzazione  amministrativa  e  della  particolare
complessita' della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo,  con
proprio  atto  motivato,  puo'  prorogare  i  termini  suddetti   per
ulteriori tre mesi.