(Allegato I.5-art. 3)
                             Articolo 3. 
Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di  priorita'  del
programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali
                          e aggiornamenti. 
 
1. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti,  secondo  i  propri
ordinamenti e fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle regioni e delle  province  autonome  in  materia,  adottano  il
programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti  in  lotti
funzionali di un lavoro, nonche' i  relativi  elenchi  annuali  sulla
base  degli  schemi-tipo  annessi  al  presente  allegato   e   parte
integrante  dello   stesso,   nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo  37  del  codice,  e  in  coerenza  con   i   documenti
pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili  di  cui
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni
appaltanti  e  gli   enti   concedenti   consultano   altresi',   ove
disponibili, le pianificazioni  delle  attivita'  delle  centrali  di
committenza. 
2.  Gli  schemi-tipo  per  la  programmazione  triennale  dei  lavori
pubblici di cui all'articolo 37  del  codice  sono  costituiti  dalle
seguenti schede: 
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione  dei  lavori
previsti  dal  programma,  articolate  per  annualita'  e  fonte   di
finanziamento; 
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di
cessione, ivi compresi  quelli  resi  disponibili  per  insussistenza
dell'interesse  pubblico  al  completamento  di   un'opera   pubblica
incompiuta.  Sono,  altresi',  indicati   i   beni   immobili   nella
disponibilita'  della  stazione  appaltante  o  dell'ente  concedente
concessi in diritto di godimento, a  titolo  di  contributo,  la  cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente  connessa  all'opera  da
affidare in concessione; 
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli  elementi
essenziali per la loro individuazione; 
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con  indicazione  degli
elementi essenziali per la loro individuazione; 
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente  elenco  annuale  nei
casi previsti dall'articolo 5, comma 3. 
3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  e  della  Banca  dati  nazionale  dei
contratti  pubblici  assicurano  la   disponibilita'   del   supporto
informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente
allegato. 
4.  Ai  fini  della  compilazione  delle  schede  A  e  C,  di   cui,
rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra
le  fonti  di  finanziamento  del  programma  triennale  dei   lavori
pubblici, il  valore  complessivo  dei  beni  immobili  pubblici  che
possono  essere  oggetto  di  cessione  in   cambio   di   opere,   i
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 1990, n. 403, i beni  immobili  concessi  in  diritto  di
godimento,  a  titolo  di  contributo,  la  cui   utilizzazione   sia
strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera  da   affidare   in
concessione, nonche' i beni  immobili  ricadenti  nel  territorio  di
competenza di regioni ed enti locali, non  strumentali  all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di  valorizzazione
ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2008,  n.  133.  L'elenco  dei  beni  immobili  e'   indicato
nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui  al  presente
comma, stabilito sulla  base  del  valore  di  mercato  dagli  uffici
titolari dei beni immobili, e' riportato per ogni singolo  lavoro  al
quale sono associati. 
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di  cui  al
comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o  lotto
funzionale di cui al primo  periodo  e'  altresi'  indicato  il  CUP,
tranne i casi di  manutenzione  ordinaria.  Entrambi  i  codici  sono
mantenuti nei  programmi  triennali  nei  quali  il  lavoro  o  lotto
funzionale e' riproposto, salvo modifiche  sostanziali  del  progetto
che ne alterino la possibilita' di precisa individuazione. 
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma  triennale  e'
riportato   l'importo   complessivo   stimato   necessario   per   la
realizzazione di detto lavoro,  comprensivo  delle  forniture  e  dei
servizi connessi alla  realizzazione  dello  stesso,  inseriti  nella
programmazione triennale di cui all'articolo 6.  Nell'elenco  annuale
per ciascun lavoro e' riportato l'importo  complessivo  del  relativo
quadro economico. 
7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  37,  comma  2,  del
codice,  sono  compresi  nel  programma  triennale  e  nei   relativi
aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui  all'articolo  4,
comma 4, del presente  allegato,  i  lavori  realizzabili  attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori
realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprieta'  o  altro
titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi'
se trattasi di lavoro complesso. 
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare  nella
prima annualita' del programma  di  cui  al  comma  7,  costituiscono
l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale  elenco  i
lavori,  compresi  quelli  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,   che
soddisfano le seguenti condizioni: 
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria; 
b) previsione dell'avvio della procedura  di  affidamento  nel  corso
della prima annualita' del programma; 
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di  cui  all'articolo
37, comma 2, del codice; 
d) conformita'  dei  lavori  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  o
adottati. 
9. Un lavoro puo' essere inserito nel programma triennale dei  lavori
pubblici limitatamente a uno o piu'  lotti  funzionali,  purche'  con
riferimento all'intero lavoro  sia  stato  osservato  il  livello  di
progettazione  indicato  dall'articolo  37,  comma  2,  del   codice,
quantificando le risorse finanziarie  necessarie  alla  realizzazione
dell'intero lavoro. 
10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta  la  priorita'
dei lavori valutata su tre livelli  come  indicato  nella  scheda  D.
Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita'  le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori
di ricostruzione, riparazione e ripristino  conseguenti  a  calamita'
naturali,  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio  sismico   e
idrogeologico,  di  completamento  delle  opere  incompiute  di   cui
all'articolo  4,  di  manutenzione,  di   recupero   del   patrimonio
esistente, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, i lavori
cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonche' i lavori per i
quali ricorra la possibilita' di finanziamento con  capitale  privato
maggioritario. 
11. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al comma 10, sono  da
ritenersi di priorita' massima i lavori di ricostruzione, riparazione
e ripristino conseguenti a calamita' naturali, e, in  subordine,  gli
interventi di prevenzione sismica  sugli  edifici  strategici  e  gli
interventi di previsione e mitigazione del rischio  idrogeologico,  i
lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonche'  quelli
finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR. 
12. Ai fini  della  realizzazione  dei  lavori  previsti  nell'elenco
annuale dei lavori, le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
tengono conto delle priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,  nonche'  le  modifiche
dipendenti da sopravvenute  disposizioni  di  legge  o  regolamentari
ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
13  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti   individuano,
nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il  soggetto
referente  per  la  redazione  del  programma  triennale  dei  lavori
pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente
e', di norma, individuato nel  referente  unico  dell'amministrazione
per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione. 
14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite
dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte  da  inserire  nella
programmazione e provvede ad accreditarsi presso  gli  appositi  siti
informatici del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.