(Allegato I.6-art. 1)
                            Allegato I.6 
 
                   Dibattito pubblico obbligatorio 
 
                                                        (Articolo 40) 
 
                             Articolo 1. 
          Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio. 
 
1.  Sono  soggette  a  dibattito  pubblico  obbligatorio,  ai   sensi
dell'articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti  nelle
tipologie di cui alla Tabella 1. 
2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali  delle  opere
inserite nella tabella 1 annessa al presente  allegato  sono  ridotti
del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze
di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte: 
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti  nella  Lista
del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi  della  Conferenza  sul
Patrimonio Mondiale del 1977; 
b) nella zona tampone  come  definita  nelle  Linee  guida  operative
emanate dell'UNESCO; 
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette. 
3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di  importo  compreso  tra  la
soglia  ivi  indicata  e  due  terzi  della  medesima,  la   stazione
appaltante o  l'ente  concedente  indice  il  dibattito  pubblico  su
richiesta: 
a) della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  o  dei  Ministeri
direttamente interessati alla realizzazione dell'opera; 
b) di un Consiglio regionale o di  una  provincia  o  di  una  citta'
metropolitana o di un comune capoluogo di provincia  territorialmente
interessati dall'intervento; 
c)  di  uno  o  piu'  consigli  comunali  o  di  unioni   di   comuni
territorialmente  interessati  dall'intervento,  se  complessivamente
rappresentativi di almeno centomila abitanti; 
d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui e'
previsto l'intervento; 
e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli  interventi  che
interessano le isole con non piu' di  centomila  abitanti  e  per  il
territorio di comuni di montagna.