Articolo 2. Esclusioni 1. Il dibattito pubblico e' escluso: a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti; c) per le opere gia' sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.