Art. 1994 
                Casi di ritardo per motivi di studio 
 
  1. Puo' essere consentito il ritardo della prestazione del servizio
di leva per motivi di studio agli  arruolati  che  si  trovano  nelle
seguenti condizioni, nel seguente ordine di priorita': 
    a)  frequentano  l'ultimo   triennio   del   corso   d'istruzione
secondaria   superiore   presso   istituti   statali   o   legalmente
riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso,  purche'  non
abbiano compiuto il ventiduesimo anno di eta'; tale ritardo non  puo'
essere concesso piu' di tre volte; coloro che  hanno  fruito  di  tre
ritardi non possono fruire dei ritardi di cui alle successive lettere
b) e c); 
    b) frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o  di
laurea presso universita' statali  o  legalmente  riconosciute;  tale
ritardo va chiesto di anno in anno e puo' essere chiesto: 
      1) fino al compimento del venticinquesimo anno di eta',  per  i
corsi aventi la durata di tre anni; 
      2) fino al compimento del ventiseiesimo anno  di  eta',  per  i
corsi aventi la durata di quattro anni; 
      3) fino al compimento del ventisettesimo anno di  eta',  per  i
corsi aventi la durata di cinque anni; 
      4) fino al compimento del ventottesimo  anno  di  eta',  per  i
corsi aventi una durata maggiore di cinque anni; 
    c) essendo gia' in possesso del diploma di laurea, sono  iscritti
ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di
ricerca,  nonche'  a  scuole  ad  ordinamento  speciale  post-laurea,
attivati  od  istituiti  presso  universita'  statali  o   legalmente
riconosciute, purche' non abbiano compiuto il ventinovesimo  anno  di
eta'. 
  2. Coloro che,  dopo  aver  conseguito  il  diploma  universitario,
accedano ad un corso di  laurea  sono  equiparati  a  coloro  che  si
trovano nella situazione di cui al comma 1, lettera b). 
  3. I titoli di ritardo di cui al comma 1, lettere da a)  a  c),  si
applicano anche agli arruolati che frequentano  corsi  di  istruzione
media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea  o  che
frequentano, al di fuori di questi, corsi  i  cui  titoli  di  studio
finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano. 
  4. I cittadini che intendano frequentare o che  frequentano  al  di
fuori  dell'Unione  europea  corsi  al  termine  dei  quali  non   e'
rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui  al  comma
3, devono chiedere al competente Consiglio di leva l'autorizzazione a
soggiornare all'estero per motivi di studio. 
  5. Coloro la cui domanda sia stata accolta,  gia'  arruolati  senza
visita: 
    a) sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a
quello in cui e' terminato  il  beneficio  del  ritardo;  gli  idonei
iniziano  il  servizio  di  leva  entro  il  semestre  successivo  al
trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre
il successivo trimestre in  relazione  alle  esigenze  funzionali  di
Forza armata; 
    b) possono chiedere, contestualmente alla domanda di ritardo,  di
essere chiamati a sostenere la visita di leva  nel  corso  del  primo
trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo  e
di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello
stesso anno, ferma la possibilita' di chiedere  ulteriori  ritardi  a
cui si abbia titolo. 
  6. Il beneficio del ritardo cessa, oltre che  per  lo  scadere  del
termine  indicato  nel  provvedimento  che  lo  accorda  e   per   il
raggiungimento dell'eta'  massima,  anche  per  abbandono  definitivo
degli studi.  Chi,  fruendo  del  beneficio  del  ritardo,  abbandona
definitivamente gli studi, deve  darne  comunicazione  al  competente
Consiglio di leva. 
  7. Coloro la cui domanda non  sia  stata  accolta,  gia'  arruolati
provvisoriamente senza visita, sono sottoposti a visita di leva,  ove
possibile,  entro  la  sessione   di   leva   a   cui   erano   stati
originariamente chiamati, ovvero entro il termine  di  chiamata  alle
armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo
il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente. 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.