Art. 1994 Casi di ritardo per motivi di studio 1. Puo' essere consentito il ritardo della prestazione del servizio di leva per motivi di studio agli arruolati che si trovano nelle seguenti condizioni, nel seguente ordine di priorita': a) frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso, purche' non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di eta'; tale ritardo non puo' essere concesso piu' di tre volte; coloro che hanno fruito di tre ritardi non possono fruire dei ritardi di cui alle successive lettere b) e c); b) frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute; tale ritardo va chiesto di anno in anno e puo' essere chiesto: 1) fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di tre anni; 2) fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di quattro anni; 3) fino al compimento del ventisettesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di cinque anni; 4) fino al compimento del ventottesimo anno di eta', per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni; c) essendo gia' in possesso del diploma di laurea, sono iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso universita' statali o legalmente riconosciute, purche' non abbiano compiuto il ventinovesimo anno di eta'. 2. Coloro che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea sono equiparati a coloro che si trovano nella situazione di cui al comma 1, lettera b). 3. I titoli di ritardo di cui al comma 1, lettere da a) a c), si applicano anche agli arruolati che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano. 4. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non e' rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 3, devono chiedere al competente Consiglio di leva l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio. 5. Coloro la cui domanda sia stata accolta, gia' arruolati senza visita: a) sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui e' terminato il beneficio del ritardo; gli idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata; b) possono chiedere, contestualmente alla domanda di ritardo, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno, ferma la possibilita' di chiedere ulteriori ritardi a cui si abbia titolo. 6. Il beneficio del ritardo cessa, oltre che per lo scadere del termine indicato nel provvedimento che lo accorda e per il raggiungimento dell'eta' massima, anche per abbandono definitivo degli studi. Chi, fruendo del beneficio del ritardo, abbandona definitivamente gli studi, deve darne comunicazione al competente Consiglio di leva. 7. Coloro la cui domanda non sia stata accolta, gia' arruolati provvisoriamente senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.