Art. 1995 
Norme ulteriori per il ritardo  per  motivi  di  studio  d'istruzione
                        secondaria superiore 
 
  1. La domanda di ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera
a), deve essere: 
    a) corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola
o certificazione sostitutiva per i privatisti  iscritti  a  sostenere
l'esame di idoneita' o  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  scuola
secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui  al
citato comma 1, lettera a); 
    b) presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico  per  il
quale si richiede  il  beneficio,  fatti  salvi  i  nati  nell'ultimo
trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in  sede
di chiamata alla leva. 
  2. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e  fino  al  30
settembre dell'anno successivo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.