Art. 1999 Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali 1. Puo' essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendono per conto proprio o della famiglia.