Art. 1999
Rinvio  della  prestazione  del  servizio  militare  degli addetti al
        governo di aziende agricole industriali e commerciali

1.  Puo'  essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo
di  due  anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati
indispensabili  al  governo  di  una azienda o stabilimento agricolo,
industriale  o  commerciale  al  quale  attendono per conto proprio o
della famiglia.