Art. 2001
Rinvio  della  prestazione  del  servizio  militare  dei fratelli che
           devono presentarsi contemporaneamente alle armi

1.  Qualora  due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle
armi,  uno  di  essi,  su  sua  richiesta  e con l'assenso dell'altro
fratello, puo' ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino
al termine della ferma di leva dell'altro.