Art. 2001 Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che devono presentarsi contemporaneamente alle armi 1. Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, uno di essi, su sua richiesta e con l'assenso dell'altro fratello, puo' ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.