Art. 2002
Rinvio  e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via
                             di sviluppo

1.  I  volontari  in  servizio civile, che prestino la loro opera, ai
sensi  dell'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Paesi
in  via  di sviluppo possono chiedere il rinvio del servizio di leva,
che puo' esser concesso per la durata del servizio civile all'estero,
a  condizione  che  il  richiedente sia sottoposto a visita medica ed
arruolato.
2.  Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei
Paesi  suindicati,  i  volontari  che  abbiano ottenuto il rinvio del
servizio militare possono conseguire la dispensa.
3. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato
il  servizio  all'estero  cui  si  e'  impegnato,  non  raggiunga  il
compimento di un biennio di servizio, perde il titolo a conseguire la
dispensa.  Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al
comma  4  dell'articolo  34  della  legge  n.  49  del  1987,  o  per
documentati  motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso
in posizione di rinvio nel Paese di destinazione e' proporzionalmente
computato ai fini della ferma militare obbligatoria.
 
          Nota all'art. 2002:
             -  Il  testo  degli  articoli 31 e 34 della legge del 26
          febbraio  1987,  n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          febbraio 1987, n. 49, e' il seguente:
             «Art.  31  (Volontari  in  servizio  civile).  - 1. Agli
          effetti  della presente legge sono considerati volontari in
          servizio  civile  i  cittadini italiani maggiorenni che, in
          possesso   delle   conoscenze  tecniche  e  delle  qualita'
          personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
          interessati,  nonche' di adeguata formazione e di idoneita'
          psicofisica,  prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
          prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione
          internazionale,   abbiano   stipulato   un   contratto   di
          cooperazione  della durata di almeno due anni registrato ai
          sensi  del  comma  5,  con  il  quale  si siano impegnati a
          svolgere  attivita'  di lavoro autonomo di cooperazione nei
          Paesi  in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti
          dall'articolo 29.
             2.  Il  contratto  di  cooperazione  deve  prevedere  il
          programma   di   cooperazione   nel   quale   si  inserisce
          l'attivita'  di  volontariato e il trattamento economico. I
          contenuti  di  tale  contratto  sono  definiti dal comitato
          direzionale  sentito  il  parere  della  Commissione per le
          organizzazioni  non  governative.  I  volontari in servizio
          civile  con  contratto di cooperazione registrato presso la
          Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo,
          esclusi  quelli  in  aspettativa ai sensi dell'articolo 33,
          comma  1,  lettera  a),  sono  iscritti  a  loro  cura alle
          assicurazioni  per  invalidita', vecchiaia e superstiti dei
          lavoratori  dipendenti,  nonche'  all'assicurazione  per le
          malattie,  limitatamente  alle prestazioni sanitarie, ferma
          rimanendo  la  natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
          di  obblighi  contributivi  a carico diretto dei volontari.
          Termini  e  modalita' del versamento dei contributi saranno
          definiti  dal  regolamento  di  esecuzione  della  presente
          legge,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  previste  in
          materia per le predette assicurazioni.
             2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui
          al  comma  2,  gli  importi  dei  quali sono commisurati ai
          compensi  convenzionali  determinati  con  apposito decreto
          interministeriale,  sono posti integralmente a carico della
          Direzione  generale  per  la  cooperazione allo sviluppo la
          quale  provvede  direttamente  all'accredito dei contributi
          presso  il  fondo  pensioni  dei  lavoratori  dipendenti. I
          volontari   ed   i  loro  familiari  a  carico  sono  anche
          assicurati  contro  i rischi di infortuni, morte e malattia
          con  polizza  a  loro  favore. La Direzione generale per la
          cooperazione  allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
          per   massimali  che  sono  determinati  con  delibera  del
          comitato  direzionale  su proposta della Commissione per le
          organizzazioni   non   governative.   Per  i  volontari  in
          aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a),
          il  trattamento  previdenziale  ed  assistenziale  rimane a
          carico  delle  amministrazioni di appartenenza per la parte
          di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore
          e'  rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione
          allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
             3.  Il  Comitato  direzionale,  sentito  il parere della
          Commissione   per   le   organizzazioni   non  governative,
          stabilisce  ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
          per  il  trattamento  economico  di cui al comma 2, tenendo
          conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
          che   siano  chiamati  a  svolgere  funzioni  di  rilevante
          responsabilita'.
             4.  E' parte integrante del contratto di cooperazione un
          periodo  all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi,
          da destinarsi alla formazione.
             5.  La  qualifica  di  volontario  in servizio civile e'
          attribuita  con  la  registrazione  del contratto di cui al
          comma  1,  presso la Direzione generale per la cooperazione
          allo  sviluppo.  A  tal  fine  la  Direzione  generale deve
          verificare la conformita' del contratto con quanto previsto
          ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui
          al comma 1.
             6.  Copia  del  contratto  registrato e' trasmessa dalla
          Direzione  generale  per la cooperazione allo sviluppo alla
          rappresentanza  italiana  competente per territorio ai fini
          previsti dall'articolo 34.»
             «Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I
          volontari  in  servizio civile e i cooperanti con contratto
          di  breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi
          in  via  di  sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo
          della rappresentanza italiana competente per territorio, al
          quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di
          cooperazione.
             2.  Essi  devono  assolvere  alle  proprie  mansioni con
          diligenza  in  modo  conforme  alla  dignita'  del  proprio
          compito.  In  nessun  caso essi possono essere impiegati in
          operazioni di polizia o di carattere militare.
             3.  I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere
          con  le  organizzazioni  non governative rapporti di lavoro
          subordinato  per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni
          contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal
          volontario  o  dal  cooperante,  anche  tacitamente, con le
          organizzazioni   non   governative   e'   nullo   ai  sensi
          dell'articolo   1343   del   codice   civile.  In  caso  di
          inosservanza  di  quanto disposto nel comma 1 o del divieto
          di  cui  al presente comma, o di grave mancanza - accertata
          nelle  debite  forme  -  ai  doveri  di  cui al comma 2, il
          contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e'
          risolto  con effetto immediato e i volontari o i cooperanti
          decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
             4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre
          il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
              a)  quando amministrazioni, istituti, enti od organismi
          per  i quali prestano la loro opera in un determinato Paese
          cessino  la  propria  attivita', o la riducano tanto da non
          essere piu' in grado di servirsi della loro opera;
              b)  quando  le  condizioni  del  Paese nelle quali essi
          prestano  la  loro  opera  mutino  in  modo  da impedire la
          prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento
          di essa.
             5.   Gli   organismi   non  governativi  idonei  possono
          risolvere  anticipatamente  i  contratti  di cooperazione e
          disporre  il  rimpatrio  del  volontario  o  del cooperante
          interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da
          questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla
          direzione  generale  per  la  cooperazione  allo sviluppo e
          autorizzazione di questa ultima.».