Art. 2010 Chiamata alle armi e incorporazione 1. Il Ministro della difesa determina il tempo in cui deve aver luogo la chiamata alle armi degli arruolati, fissandone il primo e l'ultimo giorno, nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 1961, comma 2. Gli arruolati possono essere chiamati alle armi in totalita' oppure partitamente, in periodi di tempo successivi, secondo la data di nascita, l'arma o servizio di assegnazione, le esigenze di servizio, o altri criteri. 2. Salvo che la chiamata alle armi sia gia' stata comunicata in sede di visita di leva ai sensi dell'articolo 1966, il competente comando militare rende noti i giorni e le modalita' della presentazione alle armi con apposito manifesto, secondo il modello che viene annualmente stabilito dal Ministero difesa, e nel quale sono fissati anche i termini e le modalita' per nuovi accertamenti sanitari ai sensi dell'articolo 2012. 3. Il manifesto e' redatto in lingua italiana, e in lingua italiana e tedesca per la Provincia autonoma di Bolzano. 4. Il manifesto viene distribuito a tutti i comuni compresi nella circoscrizione del comando che lo predispone ed e', a cura dei Sindaci, pubblicato a piu' riprese, anche per via telematica, perche' rimanga esposto al pubblico per il maggior tempo possibile. 5. Dell'effettuata pubblicazione del manifesto i Sindaci danno immediata assicurazione scritta ai competenti Comandi militari. 6. I comandi militari trasmettono inoltre una copia del manifesto per conoscenza, agli uffici di supporto dei Consigli di leva, ai comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, alle Capitanerie di porto, che hanno sede nel territorio di loro circoscrizione. 7. Agli arruolati che devono presentarsi alle armi, i competenti comandi militari trasmettono per posta, qualche giorno prima di quello stabilito per la presentazione, apposita cartolina precetto, che puo' essere redatta con sistema meccanizzato e recante l'indicazione a stampa del responsabile. 8. Gli arruolati che non ricevono la cartolina precetto, o la ricevono in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale. 9. Al giungere degli arruolati, il comandante o un suo delegato verifica la loro identita' personale. 10. L'assegnazione degli arruolati alle varie armi, corpi e specialita' e' fatta dai Comandanti dei comandi militari. 11. Nell'assegnazione si tiene conto dei precedenti penali e dei carichi pendenti degli arruolati, desunti dal certificato del casellario giudiziario e dal certificato dei carichi pendenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, acquisito anche per via informatica.
Nota all'art. 2010: - Per il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, si vedano le note all'articolo 1954.