Art. 2010
                 Chiamata alle armi e incorporazione

1. Il Ministro della difesa determina il tempo in cui deve aver luogo
la chiamata alle armi degli arruolati, fissandone il primo e l'ultimo
giorno,  nel  rispetto  del termine massimo di cui all'articolo 1961,
comma 2. Gli arruolati possono essere chiamati alle armi in totalita'
oppure  partitamente, in periodi di tempo successivi, secondo la data
di  nascita,  l'arma  o  servizio  di  assegnazione,  le  esigenze di
servizio, o altri criteri.
2.  Salvo che la chiamata alle armi sia gia' stata comunicata in sede
di  visita di leva ai sensi dell'articolo 1966, il competente comando
militare  rende noti i giorni e le modalita' della presentazione alle
armi con apposito manifesto, secondo il modello che viene annualmente
stabilito  dal  Ministero  difesa,  e  nel quale sono fissati anche i
termini  e  le  modalita'  per  nuovi  accertamenti sanitari ai sensi
dell'articolo 2012.
3. Il manifesto e' redatto in lingua italiana, e in lingua italiana e
tedesca per la Provincia autonoma di Bolzano.
4.  Il  manifesto  viene  distribuito a tutti i comuni compresi nella
circoscrizione  del  comando  che  lo  predispone  ed  e', a cura dei
Sindaci, pubblicato a piu' riprese, anche per via telematica, perche'
rimanga esposto al pubblico per il maggior tempo possibile.
5.  Dell'effettuata  pubblicazione  del  manifesto  i  Sindaci  danno
immediata assicurazione scritta ai competenti Comandi militari.
6. I comandi militari trasmettono inoltre una copia del manifesto per
conoscenza,  agli uffici di supporto dei Consigli di leva, ai comandi
dell'Arma   dei   carabinieri   e  della  Guardia  di  finanza,  alle
Capitanerie   di  porto,  che  hanno  sede  nel  territorio  di  loro
circoscrizione.
7.  Agli  arruolati  che  devono  presentarsi alle armi, i competenti
comandi  militari  trasmettono  per  posta,  qualche  giorno prima di
quello  stabilito  per la presentazione, apposita cartolina precetto,
che   puo'   essere   redatta  con  sistema  meccanizzato  e  recante
l'indicazione a stampa del responsabile.
8.  Gli  arruolati  che  non  ricevono  la  cartolina  precetto, o la
ricevono   in  ritardo,  devono  ugualmente  presentarsi  nei  giorni
stabiliti  dal  manifesto,  la  cui  pubblicazione vale per essi come
precetto personale.
9.  Al  giungere  degli  arruolati,  il  comandante o un suo delegato
verifica la loro identita' personale.
10.   L'assegnazione   degli  arruolati  alle  varie  armi,  corpi  e
specialita' e' fatta dai Comandanti dei comandi militari.
11.  Nell'assegnazione  si  tiene  conto  dei precedenti penali e dei
carichi   pendenti  degli  arruolati,  desunti  dal  certificato  del
casellario  giudiziario e dal certificato dei carichi pendenti di cui
all'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, acquisito anche per via informatica.
 
          Nota all'art. 2010:
             -   Per  il  testo  dell'articolo  21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14 novembre 2002, n. 313, si
          vedano le note all'articolo 1954.