Art. 2011
 Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione

1. La chiamata alle armi dei riformati, arruolati a seguito di visita
di  revisione  ai  sensi  dell'articolo  1983,  e' fatta d'ordine del
Ministro della difesa.
2. Essi seguono le sorti della loro classe di nascita.