Art. 2022
Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari
                              marittimi

1.  La data dell'avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli
equipaggi militari marittimi e' determinata dal Ministro della difesa
in relazione alle esigenze della Marina militare.
2.   Alla   chiamata,   nel  rispetto  del  termine  massimo  di  cui
all'articolo  1961,  comma  2 e all'avviamento alle armi provvedono i
competenti uffici delle Capitanerie di porto.
3.  Gli  arruolati,  alla  data  fissata,  vengono presi in forza dai
centri addestramento reclute della Marina militare.