Art. 2034
                      Formazione professionale

1.  Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento
relativi  ai  propri  compiti  istituzionali,  tendono all'elevazione
delle  capacita' professionali dei giovani alle armi, contribuendo in
tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.
2.  Il  piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di
specialisti  ed  aiuto  specialisti,  cui  sono ammessi i militari di
leva,  e' comunicato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e  al  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca,
nonche' ai Presidenti delle giunte regionali.
3.  I  corsi  di qualificazione e di specializzazione, previsti per i
militari  ammessi  alla  commutazione  della  ferma  di leva ai sensi
dell'articolo 2038, sono resi noti ai militari alle armi.